ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

I figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti hanno diritto ad essere mantenuti dai genitori in misura proporzionale al reddito di questi ultimi.
Ove necessario, il giudice della separazione ordina ad uno dei genitori, la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
L’assegno di mantenimento viene determinato considerando i seguenti parametri: le attuali esigenze dei figli (quindi con riferimento all’età dei figli); il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori (da intendersi sia come reddito che come patrimonio); la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Proprio per il fatto che nella determinazione dell’assegno di mantenimento il giudice tiene conto del tempo di permanenza presso ciascun genitore, accade spesso che il genitore non collocatario debba corrispondere al genitore collocatario un assegno di mantenimento con funzione perequativa.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
L’assegno di mantenimento per i figli è normalmente composto di due voci; una fissa, che è quella relativa al mantenimento ordinario (spese per il vitto, abbigliamento, ecc); un’altra variabile, che è quella relativa alla partecipazione in termini di percentuale alle spese straordinarie del figlio (e pertanto in quanto imprevedibili non determinabili ex ante, se non sotto forma di impegno a corrisponderne una specifica percentuale).

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli, l’art. 155 cod. civ. attribuisce certa preminenza al criterio delle “esigenze attuali del figlio”, che non sono solo quelle inerenti il vitto, l’alloggio e le spese correnti, ma anche quelle connesse all’acquisto di beni durevoli, che non rientrano necessariamente tra le spese straordinarie.

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8927 del 2012 ha sancito che non è necessaria la dimostrazione delle mutate esigenze del figlio in crescita per ottenere l’adeguamento dell’assegno di mantenimento. Iinfatti, il giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, anche l’aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Pertanto, a giustificare un adeguamento dell’assegno di mantenimento può essere correttamente rinvenuta la sussistenza di un mutamento delle circostanze di fatto per effetto del solo elemento temporale, cioè del passaggio del tempo e della conseguente evoluzione del minore in relazione allo sviluppo psico-fisico connesso all’età.

 

Assegno di mantenimento per i figli - recupero degli arretrati - Corte di Cassazione n. 22506 del 2012: "In materia di filiazione naturale, il diritto di regresso di un genitore nei confronti dell’altro per le spese interamente sostenute per il mantenimento, sin dalla nascita, del figlio presuppone l’accertamento del quantum dovuto in restituzione; quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto, o presumibilmente, sostenuti dal genitore che ha affrontato, per intero, la spesa. In entrambi i casi, non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e, nel tempo, variabili esigenze effettivamente soddisfatte, o notoriamente da soddisfare, nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.


L’assegno di mantenimento a favore dei figli non deve essere confuso con l’assegno di mantenimento a favore del coniuge.

 

 

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